Dopo 15 anni di chiusura, il caseificio di Spilimbergo ha riaperto le porte e ha ricominciato a produrre: non forme di formaggio, ma libri. «La latteria riapre i battenti e non per raccogliere latte, bensì pagine e idee, non per fornire burro e formaggio, ma libri e immagini: ospita infatti l'associazione culturale "il Caseificio", un laboratorio dove si promuovono incontri e mostre, un nutrimento di diverso genere, indispensabile per tutti». Con queste parole la poetessa Novella Cantarutti ha salutato il rinnovamento dello stabile trasformato ora in sede culturale e professionale. L'associazione è cenacolo culturale e si propone di rendere fruibili in modo specifico i locali della latteria quale bene della comunità, per promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali, storici, linguistici e ambientali di Spilimbergo e dell'intera regione, favorire il dialogo tra culture diverse, favorire incontri d'arte e cultura, convegni e così via.




STATUTO (scarica versione pdf)
Art. 1 – Costituzione
È costituita a tempo indeterminato l’Associazione culturale denominata “Il Caseificio” con sede a Spilimbergo, piazzetta Walterpertoldo n. 4 nei locali dell’ex-caseificio.
Art. 2 – Carattere dell’associazione
L’Associazione è cenacolo culturale, è apolitica, opera senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali e non ha finalità di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente statuto. L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi anche in forma temporanea. L’Associazione è un organismo patrimonialmente, operativamente ed amministrativamente autonomo ed assume la figura giuridica dell’associazione di fatto non riconosciuta a norma dell’art. 36 e seguenti del c.c.
L’Associazione nasce con lo scopo di valorizzare e di rendere fruibili i locali dell’ex caseificio di Spilimbergo, quale bene di comunità, attraverso la creazione di un centro culturale polifunzionale finalizzato a:
1 promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali, storici, linguistici e ambientali di Spilimbergo e dell’intera regione Friuli Venezia Giulia;
2 favorire incontri e collaborazioni, stimolare comuni programmi con Enti e associazioni operanti in questo comprensorio territoriale attraverso molteplici attività ed iniziative a carattere culturale, artistico, sociale, tecnologico, artigianale, turistico, educativo e ricreativo organizzandole o partecipando alla loro organizzazione;
3 favorire il dialogo tra popoli e culture diverse in particolare quelle presenti sul territorio;
4 promuovere incontri tra cittadini, realtà imprenditoriali locali ed Enti operanti sul territorio per stimolare progetti comuni anche di carattere interregionale e internazionale;
5 favorire e stimolare l’innovazione nei vari settori della propria attività;
6 costituire un luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni nel quale valorizzare l’attivita turistico-culturale degli Enti e delle Associazioni operanti sul territorio;
7 organizzare mostre in sede locale o diversa, circuiti espositivi e attività a supporto della divulgazione e dell’educazione all’arte anche con la creazione di laboratori;
8 organizzare raccolte fondi a sostegno dell’Associazione o iniziative in collaborazione con altre associazioni ONLUS;
9 organizzare viaggi culturali, escursioni e soggiorni di istruzione per la promozione, la valorizzazione turistica e la conoscenza del territorio di Spilimbergo e del Friuli Venezia Giulia;
10 fornire servizi;
11 promuovere attività mirate all’acquisto di materiali utili al raggiungimento degli obiettivi sociali;
12 partecipare ad attività organizzate da terzi se queste possono dare visibilità e incremento alle attività dell’Associazione.
L’associazione Il Caseificio potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, mostre, esposizioni artigianali ed enogastronomiche, laboratori;
– attività di formazione: corsi di aggiornamento e di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
– attività editoriali: articoli, riviste, periodici, libri, manuali, atti di convegni e di seminari, nonché pubblicazione di studi e ricerche compiute; realizzazione e diffusione di libri anche in co-edizione; realizzazione, produzione e diffusione di supporti audiovisivi e multimediali;
– attività ricreative: eventi artistici, musicali, ricreativi, feste, manifestazioni, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all’attività istituzionale. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive. L’associazione potrà dotarsi di strutture, attrezzature, strumenti e quanto altro sia necessario e/o opportuno per la realizzazione dello scopo sociale. Potrà far conseguire stage a neodiplomati, neolaureandi nell’ambito delle arti/ architetture/ grafica/ comunicazione. Per il raggiungimento degli scopi enunciati l’Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività da essa svolta.
FINANZE E PATRIMONIO
Art. 4 – Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
Art. 5 – Entrate dell’Associazione
L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
1 quote associative e contributi degli aderenti;
2 contributi da privati;
3 contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
4 contributi di organismi internazionali;
5 donazioni e lasciti testamentari;
6 rimborsi derivanti da convenzioni;
7 entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e dagli introiti derivanti dallo svolgimento delle proprie attività;
8 rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
9 azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
10 introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
11 eventuali contributi straordinari deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
Art. 6 – Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
Art. 7 – Destinazione del patrimonio sociale
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utile o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 8 – Diritti dei soci al patrimonio sociale
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra i vivi a causa di morte.
ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
Art. 9 – Esercizio finanziario
L’esercizio sociale è coincidente con l’anno solare; pertanto inizia al 1 gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da presentare all’approvazione dell’assemblea. Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio preventivo dell’esercizio successivo da presentare all’approvazione dell’assemblea. Nei quindici giorni che precedono l’assemblea per l’approvazione dei bilanci, gli stessi devono restare depositati presso la sede dell’associazione a disposizione di tutti coloro che siano interessati a prenderne visione.
Art. 10 – Destinazione degli avanzi di gestione
L’associazione deve impegnare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell’attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse. L’associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge o sia effettuata in favore di altre organizzazioni non lucrative facenti parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima e unitaria struttura.
SOCI
Art. 11 -Requisiti dei soci
Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti, che ne condividono gli scopi ed in possesso di idonei requisiti morali e sociali, di sentimenti e comportamenti democratici. Le persone giuridiche, le associazioni e gli enti saranno associati mediante la figura del Presidente protempore quale rappresentante o mandatario delle stesse e pertanto avranno diritto ad un solo voto in assemblea. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite le pari opportunità. L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre a disposizione per consultazione da parte dei soci.
Art. 12 – Ammissione dei soci
L’ammissione dei soci è libera ed il loro numero è illimitato. Chi è intenzionato a diventare socio deve presentare domanda di ammissione indicando:
1 i propri dati (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza);
2 l’eventuale attività svolta;
3 la dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall’associazione;
4 l’impegno ad osservare lo statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo decide sull’accoglimento delle domande di ammissione e ne da comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento; in caso di mancata comunicazione entro il termine previsto la domanda si intende respinta. La domanda presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggior età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando che in ogni caso ed in qualsiasi momento all’associato è consentito recedere dall’Associazione, dandone comunicazione con lettera raccomandata. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto al voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e la sua eleggibilità libera negli organi associativi amministrativi. Tutti i soci sono tenuti a corrispondere le quote nella misura stabilita dal consiglio direttivo, pena l’esclusione. I soci partecipano a tutte le iniziative e le attività e beneficiano di tutte le provvidenze attuate dall’Associazione.
Art. 13 – Categorie di soci
Le categorie dei soci sono le seguenti:
a soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva danno vita all’associazione;
b soci ordinari: coloro che, pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall’associazione;
c soci onorari: coloro che, si sono particolarmente distinti e nei confronti dei quali l’Associazione ritiene di esprimere un significato di riconoscimento.
La suddivisione degli aderenti nelle su citate categorie non implica alcuna limitazione nei diritti di ciascun socio. Ogni aderente in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
Art. 14 – Partecipanti
Sono “partecipanti” coloro che prestano la loro opera gratuitamente per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali e che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi dell’associazione. Sono, inoltre, gli iscritti e gli associati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o che perseguono gli stessi fini istituzionali e che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi dell’associazione. Sono, inoltre, gli iscritti e gli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente statuto e che per legge, regolamento, statuto o atto costitutivo sono affiliate alla stessa organizzazione locale o nazionale cui è affiliata questa Associazione.
Art. 15 – Doveri dei soci
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
Art. 16 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:
– per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
– per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
– per delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indennità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione della lista dei soci;
– per ritardato pagamento dei contributi oltre un anno.
ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA
Art. 17 – Organi
Organi dell’associazione sono:
– l’assemblea generale dei soci;
– il consiglio direttivo;
– il presidente.
Tutte le associative sono gratuite.
ASSEMBLEA
Art. 18 – Partecipazione all’Assemblea
L’Associazione ha nell’assemblea generale il suo organo sovrano. L’Assemblea è costituita dagli associati che hanno versato la quota annuale. L’Assemblea deve riunirsi almeno due volte all’anno: per l’approvazione del rendiconto consuntivo entro il quarto mese dalla chiusura degli esercizi sociali e per l’approvazione del bilancio preventivo.
Art. 19 – Compiti dell’assemblea
L’assemblea, riunita in via ordinaria, delibera:
a sulle linee guida dell’attività sociale;
b sulla relazione annuale del presidente;
c sul bilancio consuntivo dell’esercizio sociale;
d sulla destinazione di eventuali utili avanzo di gestione;
e sul bilancio preventivo dell’esercizio sociale;
f sull’elezione del presidente e degli organi direttivi ed amministrativi dell’associazione;
g sull’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
h sulla nomina dei soci onorari;
i su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
L’assemblea si riunisce in via straordinaria, quando necessario, per deliberare:
a sulle modifiche dello statuto sociale;
b sulle proposte di scioglimento del consiglio direttivo;
c sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’associazione;
d sulla devoluzione del patrimonio;
e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
Art. 20 – Convocazione dell’assemblea
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, alternativamente, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dal presidente, mediante invito per lettera indirizzata a tutti i soci, mediante avviso scritto o consegnato a mano personalmente al socio, mediante avviso scritto comunicato al socio tramite telefax o posta elettronica, od esposizione di avviso di convocazione affisso nei locali della sede sociale contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei soci o almeno tre consiglieri. In tal caso l’assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.
Art. 21 – Costituzione dell’assemblea
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci. Hanno diritto ad intervenire all’assemblea, o a delegare per iscritto esclusivamente altro associato di loro fiducia, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque. Ogni aderente, per il quale sussiste il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma del Codice Civile, ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.
Art. 22 – Deliberazioni dell’assemblea
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in caso di sua assenza, se fosse necessario, da persona designata dall’assemblea. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario scelto fra i presenti; delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 23 – Compiti del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di:
a deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
b predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
c deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
d dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio;
e procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci accertando la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
f in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
g deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
h deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci;
i nominare il vice presidente;
j nominare il segretario ed il Tesoriere;
k redigere l’eventuale regolamento interno;
l definire l’ammontare della quota di ammissione e della quota annuale, nonché sulla penale per i ritardati versamenti.
Il consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Art. 24 – Composizione del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall’assemblea ordinaria ed eletti esclusivamente fra i soci. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più consiglieri, purché meno della metà, negli intervalli fra le assemblee sociali, il consiglio direttivo ha la facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. I membri del consiglio direttivo decadono automaticamente dal loro incarico in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.
Art. 25 – Riunione del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando sia richiesto da almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa il segretario. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente. Le riunioni del consiglio devono essere convocate mediante avviso scritto, telefonico o posta elettronica, almeno quattro giorni prima. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente; in sua assenza da un consigliere designato dai presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Delle riunioni di consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni alle quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
PRESIDENTE
Art. 26 – Compiti del presidente
Il presidente dirige l’associazione e ne ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; egli rappresenta l’associazione validamente in tutti gli atti, contratti, giudizi nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati.
Ha i seguenti compiti:
a assicurare il buon funzionamento dell’associazione;
b verificare il rispetto dello statuto e dei regolamenti;
c controllare l’attuazione delle delibere assembleari e del consiglio direttivo;
d valutare le proposte da sottoporre al consiglio direttivo e adottare i provvedimenti d’urgenza, salvo riferire al consiglio;
e firmare gli atti dell’associazione;
f convocare l’assemblea su richiesta di almeno un terzo degli associati o almeno tre consiglieri;
g presentare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo all’assemblea per l’approvazione, previa relazione del consiglio.
Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Le funzioni del presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal vice presidente. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del presidente.
Art. 27 – Elezione del presidente
Il presidente è eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica cinque anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di grave impedimento, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede a sostituire il presidente.
SEGRETARIO
Art. 28 – Compiti del segretario
Il segretario, nominato con deliberazione del consiglio direttivo, in particolare:
a organizza le riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, redigendone i relativi verbali;
b provvede all’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo, delle decisioni e delle disposizioni emanate dal presidente;
c collabora con il presidente e con il consiglio direttivo nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche dell’associazione;
d compila e tiene aggiornato il libro degli associati, il libro dei verbali dell’assemblea e del consiglio direttivo;
e svolge tutte le funzioni affidategli dal consiglio direttivo, nonché tutte le operazioni non riservate specificatamente ad altri organi.
TESORIERE
Art. 29 – Compiti del tesoriere
Il tesoriere è delegato alla gestione della cassa e ne tiene la contabilità, con facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.
LE CONVENZIONI
Art. 30 – Deliberazione delle convenzioni
Le convenzioni tra l’Associazione culturale Il Caseificio ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del presidente presso la sede dell’Associazione ed è a disposizione di ogni aderente che voglia prenderne visione.
Art. 31 – Stipulazione della convenzione
La convenzione approvata dal Consiglio Direttivo è stipulata dal Presidente dell’Associazione culturale Il Caseificio che ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Art. 32 – Attuazione della convenzione
Il Consiglio Direttivo delibera sulla modalità di attuazione della convenzione e delega un suo componente alla verifica del rispetto di quanto deliberato.
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
Art. 33 – Rapporti con enti e soggetti privati
L’Associazione culturale Il Caseificio coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle proprie finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.
DURATA E SCIOGLIMENTO
Art. 34 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 35 – Scioglimento e liquidazione
L’associazione può essere sciolta solo a seguito di specifica deliberazione dell’assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l’approvazione di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o di volontariato o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ed in ogni caso non potrà essere distribuita tra i soci.
CONTROVERSIE
Art. 36 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sara scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione. Il suo lodo sarà inappellabile.
NORME FINALI E GENERALI
Art. 37 – Rinvio
Per tutto quanto non è specificatamente previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni in materia dettate dal Codice Civile, alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
CARICHE SOCIALI
Clara Carboncich, presidente
Riccardo Fratini, vice presidente
Ines Driol, consigliere
Vania Pettoello, consigliere
Flavia Bisaro, consigliere
Anna Pitton, consigliere
Armando Carboncich, consigliere
Alessio Felicetta, consigliere
Raul Zoia, consigliere
Amanda Vallar, segretaria e tesoriera





